L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si effettuano interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici. La detrazione, che è pari al 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, è riconosciuta quando le spese sono state sostenute per il miglioramento termico dell’edificio ( finestre, porte – comprensive di infissi – coibentazioni – pavimenti).
Il nuovo serramento sia esso in legno, legno-alluminio, alluminio o pvc sarà sostitutivo di uno esistente. Infatti per usufruire dell’agevolazione fiscale gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini
- coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
E’ molto importante sottolineare che gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o balconi in legno o tapparelle coibentate ) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto artigianale (per esempio, cassonetti in legno incorporati nel telaio dell’infisso ) .
La Falegnameria Dal Santo fornisce assistenza ai propri clienti per quanto riguarda la creazione del pacchetto di informazioni da trasmettere agli organi competenti per poter usufruire dell’agevolazione fiscale. Più precisamente entro 90 giorni dalla fine dei lavori (la Falegnameria produce un documento attestante la data di fine lavori) occorre trasmettere all’Enea la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Questa scheda viene fornita al cliente il quale sarà aiutato nella trasmissione telematica all’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato :
- il certificato di asseverazione che la Falegnameria produce
- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.